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I
lavoratori dipendenti che già aderiscono al fondo pensione
previsto dal proprio contratto di lavoro (Cometa, Fonchim, ecc.)
possono versare in Arca Previdenza la differenza tra il limite del
12% del reddito complessivo e quanto versato nel fondo contrattuale
cumulativamente da lavoratore e da datore di lavoro. |
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| Lavoratori
dipendenti assunti dopo il 28/4/1993 |
[torna]
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Il
limite di deducibilità del 12% vale per i lavoratori assunti
dopo il 28 aprile 1993 tenuti a versare nel fondo pensione contrattuale
il 100% del TFR (trattamento di fine rapporto). Per chi versa meno
del 100% tale limite viene ridotto ad un importo pari al doppio
del TFR versato al fondo contrattuale, sempre entro un massimo di
5.164 euro per anno.
Per i lavoratori
dipendenti iscritti ad un fondo pensione entro il 28 aprile 1993
la deduzione è consentita per un importo non superiore
al 12% del reddito complessivo con un massimo di 5.164 euro. In
questo caso si può decidere di versare tutto nel fondo
pensione collettivo di appartenenza, oppure parte nel fondo pensione
collettivo, parte in un piano integrativo previdenziale (per se
stessi o per un familiare a carico).
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I
lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono versare in
Arca Previdenza fino al 12% del reddito, indipendentemente dalla
loro adesione o meno alla previdenza obbligatoria e, come per tutti,
qualunque sia la natura del reddito (da capitale, da lavoro, fondiario,
ecc.), con il massimo di 5.164 euro.
Anche chi non ha redditi propri, come casalinghe e studenti, può
aderire ad Arca Previdenza. In questo caso i contributi versati
sono deducibili dal reddito del famigliare dichiarante entro i limiti
per questi previsti.
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